I commenti sui social sono un buon motivo per punire un dipendente pubblico? L’insegnante, il giornalista e la libertà di pensiero.

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Da pochi giorni l’insegnante novarese che aveva manifestato apprezzamento su Facebook per la morte di un carabiniere ha ripreso servizio, non a contatto però con gli studenti. Nello stesso periodo, un giornalista della Rai ha vaticinato il suicidio di Salvini e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare. I due casi sono certo differenti: uno corrisponde a uno striscione da stadio che deride un calciatore morto e l’altro a uno striscione che si fa pesantemente beffe di un calciatore vivo: non vi è dubbio su quale risulterebbe più odioso. A essere precisi, il post di Sanfilippo non augura la morte a Salvini ma, in modo chiaramente paradossale, la prevede; contiene una stupida appendice sulla figlia di Salvini, che tuttavia sarebbe rimasta nell’irrilevanza del discorso se Salvini stesso – da buon padre e cuor di leone qual è – non lo avesse amplificato (come aveva fatto con la questione del figlio sulla moto d’acqua della polizia), non esitando a moltiplicare la visibilità dei figli e a nascondersi dietro di loro per combattere un avversario o distogliere l’attenzione da un fatto giornalistico che riguarda lui. Sul giornalista è piovuto il biasimo generale, e ovviamente ancor più che sull’insegnante. Il primo si è difeso reclamando la facoltà di esprimersi in privato come ritiene. Certamente né l’uno né l’altra (un’insegnante di lettere) hanno brillato nell’esercizio tecnico del diritto di critica, che pure ha molto a che vedere con il loro mestiere. Ma quel che qui ci interessa è il legame tra lo svolgimento di un lavoro pubblico e le manifestazioni di pensiero sui social network: problema che trascende i casi specifici, e andando ad approfondire trascende anche il ruolo di dipendente pubblico.

 

Cominciamo da quel che parrebbe scontato (poi vedremo dove conduce e torneremo a domandarci se è davvero scontato).

  1. I social media non sono affatto uno spazio privato, come minimo non quando chiunque può liberamente accedere al messaggio.
  2. Su uno spazio di questo tipo valgono le comuni regole giuridiche, e quindi – ad esempio – un contenuto può assumere valore diffamatorio e se riguardante il datore di lavoro può giustificare un licenziamento, anche da una parte di un privato.
  3. I dipendenti pubblici non hanno solo un’immagine propria: essi rappresentano parzialmente anche l’immagine dalla loro categoria, e le loro condotte riprovevoli possono creare danno alla categoria tutta.
  4. Alcuni comportamenti mettono direttamente in discussione la capacità di svolgere un mestiere: un giornalista non dovrebbe mostrarsi fazioso, pena la perdita di credibilità, e un insegnante che si esprime in modo insultante e meschino pare un educatore improponibile.
  5. In tutti i casi dubbi, però, il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero senza da ciò subire conseguenze negative dovrebbe avere la precedenza.

Quali sono i corollari, non immediatamente evidenti, dei primi quattro punti?

  1. Bisognerebbe distinguere, sui social, tra lo spazio naturalmente pubblico e lo spazio tendenzialmente privato. Il profilo di un giornalista è quasi iper-pubblico, perché ha più possibilità (e intenzione) di attirare alla lettura persone che non si conoscono, nemmeno in modo virtuale. All’opposto, quando su Facebook si attiva la funzione che richiede l’autorizzazione al titolare per accedere saremmo in un campo strettamente privato; e tutto sommato anche in un gruppo WhatsApp, che comprende buoni conoscenti. In effetti una decisione del Consiglio di Stato aveva statuito che l’agente di polizia che sui social si mostra travestito da donna (sorvoliamo qui sulla discussione se si tratti di condotta colpevole) non può essere sanzionato se era necessaria l’autorizzazione all’accesso.

La questione, però, rischia di diventare di lana caprina. Cosa accade se qualcuno condivide un post sconveniente, e per questa via lo rende pubblico? O se l’autore del post largheggia nelle autorizzazioni? E come provare che un gruppo WhatsApp è strettamente amicale e non è stato infestato dalla presenza di estranei? E se la professoressa avesse messo il suo commento al gruppo WhatsApp delle insegnanti scolastiche? Sarebbe tutto sommato strano che la scuola possa censurare, se compiuto all’esterno, un comportamento tollerabile se realizzato al suo interno. E se invece dovesse censurarlo, anche se pubblicato sul gruppo WhatsApp delle insegnanti, non dovrebbe il preside sospendere seduta stante la professoressa della quale ha origliato il medesimo commento scambiato con una collega?

Lo spazio dei social è in qualche modo sempre latentemente pubblico (e anche latentemente privato).

  1. Valgono su Internet le comuni regole di diritto – e sarebbe principio da richiamare più di frequente – ma le regole disciplinari sono regole sui generis. Esse possono colpire un dipendente anche quando egli non ha commesso alcuna violazione giuridica: più precisamente, sono norme che talvolta rendono rilevante giuridicamente un comportamento che normalmente non lo è (e che al di fuori dell’ente pubblico continua a non esserlo). La loro applicazione, specie quando entra in conflitto con la libertà di pensiero, richiede dunque una certa cautela: se si censura una condotta perché tenuta pubblicamente, deve essere evidente il suo sforamento dal privato; ma abbiamo appena visto quanto sottile sia il confine. E in tutti i casi rischia di debordare in una compressione della personalità, come osserveremo fra un attimo.
  2. È vero, un agente di polizia, un segretario comunale o un magistrato lasciano una traccia del loro comportamento su tutta la categoria. Ma questo dovrebbe essere vero per le condotte nell’ufficio, non fuori dall’ufficio. Se qualcuno pensa che un insegnante che si comporta come stupido a una festa dimostra che tutti gli insegnanti sono stupidi, lo stupido è lui. Gli ordini professionali hanno spesso brandito in modo corporativo e conformista i loro poteri disciplinari: è facile che il decoro della categoria scada nella repressione dell’individuo. Se poi la vediamo dal punto di vista del danno d’immagine, dovremmo penalizzare l’azienda privata rispetto all’ente pubblico? Se a dichiarare “uno di meno” riferendosi a un giovane carabiniere ucciso fosse stata una hostess di Alitalia, perché l’azienda non avrebbe dovuto licenziarla, onde evitare forme di boicottaggio sui suoi voli?
  3. Un giornalista (specialmente) pubblico non potrebbe dimostrarsi fazioso? Peccato che i vertici delle aziende giornalistiche siano addirittura dati in quota ai partiti, alcuni anche dopo un’effettiva militanza (o persino in corso della stessa). E sull’attitudine all’insegnamento: quante verifiche vengono svolte? È plausibile che si debbano attendere i messaggi social per metterla alla prova? E soprattutto: può la prova di un’inattitudine passare per un pensiero espresso fuori del contesto lavorativo? Gli insegnanti o i giornalisti che postano commenti astiosamente favorevoli al respingimento delle navi con i naufraghi, in un contesto politico depurato dall’invasamento di questi mesi, li considereremo idonei all’insegnamento di materie umanistiche o religiose o allo svolgimento di resoconti cronachistici sui centri di accoglienza o sulla fame nel mondo?

Non sono sicuro che a tutti piacerebbero le conseguenze dei ragionamenti iniziali che ho appena espresso. Però appunto di logiche conseguenze si tratta. Se accettiamo le premesse è difficile liberarcene.

Bisogna dunque ammettere che ci muoviamo su un terreno nuovo, sul quale avremo ancora da riflettere e da assestarci. Ma siccome su qualche rotta dobbiamo per il momento navigare, e la bussola della libertà di pensiero non la dobbiamo dimenticare, credo che la giusta soluzione attuale consista nel sanzionare solo quelle manifestazioni (pubbliche o private) che determinino direttamente un’incompatibilità con lo svolgimento della funzione. Un paio d’anni fa era stato punito un agente penitenziario che aveva messo il like a un commento positivo sulla morte di un detenuto. La decisione era fondata, in verità, sul discredito dell’istituzione. Ma a me sembra che valga da solo il motivo che non può esercitare il mestiere che costituzionalmente mira alla rieducazione dei detenuti uno che gioisce se qualcuno di loro si toglie la vita (direi quindi che la sospensione di un mese fosse pena troppo blanda). È indifferente che si apprenda di questo deficit da una conferenza stampa, da un like o da una conversazione rubata in bagno della quale sia possibile dare la prova. Nel caso dell’insegnante di Novara l’impedimento è meno palese ma probabilmente esistente: con quale amorevole spirito maieutico ed egualitario potrebbe accompagnare il cammino del figlio di un rappresentante delle forze dell’ordine una che auspica indiscriminatamente l’estinzione dell’intera categoria? Nel caso del giornalista, trattandosi di un commento attinente a una persona specifica, mi pare che siamo fuori dal perimetro.

 

Altro è valutare se la facilità di offendere e ledere sentimenti altrui che reca con sé l’onnipotenza digitale non richieda al legislatore una regolamentazione specifica contenente delle restrizioni. L’oscuramento delle pagine dei forzanovisti dimostra che intanto cominciano a farci un pensiero le piattaforme.

Di |2020-09-11T15:17:29+01:0013 Settembre 2019|Web philosophy|

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